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COORDINATORE
PER LA SICUREZZA

Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

  • redige il PSC (piano di sicurezza e di coordinamento, art. 100);
  • predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
  • coordina gli adempimenti del committente dei lavori in termini di sicurezza (art. 90).

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

  • verifica l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC;
  • verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza del cantiere assicurandone la coerenza con il PSC, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo;
  • organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
  • verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
  • segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni.
 
     
   
 
     
     
             
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